Art. 1. – Denominazione e Sede

1.1. L’Associazione culturale, senza finalità di lucro, è denominata “Green Apulia”. Essa riunisce tutti coloro che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, è indipendente da partiti politici e confessioni religiose e rifiuta discriminazioni per motivi di sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali.

1.2. La sede associativa e il domicilio fiscale vengono stabiliti in Bari (Ba). La sede associativa potrà essere spostata, senza necessità di variare il presente Statuto.

Art. 2. Scopo

2.1. L’Associazione persegue fini culturali e ha per scopo generale quello di orientare e incrementare il turismo in Puglia verso modelli più sostenibili. Elementi fondanti del progetto sono la cultura del rispetto del territorio e delle sue risorse, il valore della storia e delle relazioni sociali, ovvero il riconoscimento di un’identità territoriale forte su cui fondare lo sviluppo turistico.

L’Associazione avrà il compito di contribuire alla crescita di attività eco-turistiche che riducano al minimo gli effetti negativi sugli ecosistemi e sull’ambiente, concorrendo attivamente alla loro protezione e ricavando un beneficio per le comunità locali.

Tutto ciò allo scopo di ottenere una visione integrata e una collaborazione attiva tra operatori turistici, oltre che, di avviare modalità di turismo sostenibile in Puglia e per implementare una possibile cooperazione transfrontaliera con i Paesi del bacino del mediterraneo.

L’idea di fondo è quella di scoprire, recuperare e offrire quello che già esiste. Infatti, gli elementi costitutivi dell’area in esame sembrano particolarmente adatti a proporre una differenziazione dell’offerta in termini di comportamenti sostenibili. L’esistenza di un paesaggio ricco di elementi da tutelare, la presenza di costruzioni identitarie, come trulli e masserie, il legame con la storia, la cultura dell’accoglienza e la predisposizione alle attività turistiche, offrono, nel loro insieme, un territorio unico per lo sviluppo del turismo sostenibile.

L’Associazione Green Apulia nasce per favorire il processo di sviluppo di una coscienza della sostenibilità nell’ambito turistico. L’obiettivo in sé è pertanto pertinente proprio il tema della sostenibilità ambientale, ma anche sociale. Infatti, le modalità in cui s’intende attuare il progetto saranno fondate su pratiche di coesione sociale e progettazione dal basso.

Sarà creata una carta dei valori che indicherà azioni di buone pratiche sia per le strutture che per i viaggiatori aderenti. Inoltre, avvalendosi di un consulente ambientale, l’associazione potrà verificare il rispetto dei criteri previsti dalla “Carta Green”, ma anche fornire consulenza agli operatori, seguendoli nel percorso di una possibile certificazione ambientale. L’aderenza volontaria alla Carta, da un lato consentirà alle strutture di distinguersi per l’impegno verso la qualità ambientale e dall’altro fornirà agli utenti una garanzia sull’efficienza delle misure di protezione adottate.

Finalità:

  • difendere il territorio, favorendo lo sviluppo di prodotti e servizi locali e a ridotto impatto ambientale;
  • valorizzare il paesaggio attraverso la promozione e la conoscenza del territorio locale, per  recuperare i valori e i beni che hanno fatto la storia culturale, rurale ed economica del territorio tramite l’organizzazione di itinerari culturali,  paesaggistici ed escursionistici;
  • accrescere la consapevolezza delle comunità locali e sensibilizzare il viaggiatore/turista a favore di un turismo ecosostenibile;
  • diffondere la cultura per lo sviluppo sostenibile basato sull’uso di fonti rinnovabili, sull’incremento dell’efficienza energetica e sull’utilizzo di trasporti “puliti” con carburanti alternativi;

 

L’associazione Green Apulia per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • studi, ricerche, consulenza Marketing e Management turistico; attività di formazione ad esse connesse;
    • elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale e audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta allo scopo di comporre reti di soggetti aventi le stesse finalità;
  • organizzazione di mostre, convegni, conferenze, concerti, sagre e partecipazione ad eventi e fiere relative al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati;
    • realizzazione di attività di promozione turistica del territorio mediante l’organizzazione, la promozione e la gestione di pacchetti eco-turistici in forma associata, che comprendono l’alloggio e l’organizzazione di itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate, escursioni didattiche in aree protette e di percorsi naturalistici,
    • corsi enogastronomici e laboratori di antichi mestieri per la riscoperta della cultura e delle tradizioni del luogo;
    • organizzazione di attività di volontariato individuale o di gruppo, riferito a gli scopi ed alle finalità dell’associazione e secondo le vigenti normative comunitarie, Nazionali e Regionali.
    • organizzazione di qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

 

L’Associazione può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

 

Art. 3. – Carattere e tipologia dell’Associazione.

3.1. L’Associazione non persegue fini di lucro ed è apartitica.

3.2. L’Associazione assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile, e quella di
“ente non commerciale” ai fini fiscali, anche se potrà, eventualmente, svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

3.3. E’ consentita la retribuzione agli associati, secondo congruenti indici di mercato e sindacali, per lavori effettivamente svolti ai fini della realizzazione delle attività previste dallo statuto, nonché il rimborso delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate dal Presidente.

Art. 4. – Fondo Comune.

4.1. Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune è indivisibile. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ma vi è obbligo di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 4.2. Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell’Associazione.

4.3. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Art. 5 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale l’Amministratore deve predisporre il rendiconto consuntivo da presentare all’Assemblea degli Associati che deve essere depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato. Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 6. – Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli Associati ed il Presidente/Amministratore unico.

6.1. Assemblea degli Associati

6.1.1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenete l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. E’ altresì ammessa la convocazione dell’Assemblea mediante posta elettronica e fax.

6.1.2.  L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Presidente. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno i due terzi degli associati.

In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

6.1.3. L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori o la revoca dell’Amministratore.
6.1.4. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti i rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali, ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di cinque deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei quattro/quinti degli associati presenti.

6.1.5. L’assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al presidente la responsabilità per l’esecuzione materiale.

6.1.6. L’Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente ogni quattro anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione.

 

Art. 7. – Il Presidente.

7.1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per quattro anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea.

7.2. Egli convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dall’Associato di età più elevata.

7.3. Il Presidente è responsabile della gestione economica dell’Associazione e compilerà su base annuale un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea degli Associati.

7.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

7.5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :

7.5.1. quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.

7.5.2. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.

7.5.3. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.

7.5.4. stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.

Art. 8 – Associati.

8.1. Sono Associati dell’Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo-Statuto nonché le persone fisiche, enti e persone giuridiche, ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile dell’Assemblea degli Associati (anche per ratifica), che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.

8.2. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall’Assemblea e secondo le proprie possibilità.

8.3. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall’Assemblea degli Associati.

8.4. La qualità dell’associato dà diritto:

–      a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

–      a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto;

–      a partecipare alle elezione degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

–      all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

–      al pagamento della quota sociale;

–      all’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Gli associati sono tenuti a versare un contributo associativo annuale, che non sarà oggetto di rivalutazione, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera dell’Assemblea degli Associati.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L’esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

–      che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;

–      che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

–      che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari, mediante lettera raccomandata. Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 9 – Regolamento e altre norme applicabili.

9.1. L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

9.2. L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.

9.3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

 

Art. 10 – Durata.

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato all’art. 4.3. che precede.

 

Il presente Atto Costitutivo–Statuto viene sottoscritto da tutti gli Associati fondatori, in primis dal Presidente, in 2 originali.

 

Bari, 21 maggio 2013